RICORSO PERSONALE A.T.A. SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE
Il ricorso al Giudice del Lavoro è destinato al personale ATA iscritto nelle graduatorie di terza fascia che ha svolto servizio militare o civile equiparato dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso.
Attualmente, il Ministero considera tale servizio – se non svolto durante un incarico scolastico – come attività lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni statali, attribuendo un punteggio ridotto, così calcolato:
0,60 punti per ogni anno di servizio
0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza definitiva n. 01720/2022 del 10 marzo 2022, ha chiarito che il servizio militare obbligatorio (o il servizio civile sostitutivo) deve essere valutato per intero, purché svolto successivamente al conseguimento del titolo valido per l’accesso alle graduatorie ATA, anche se in un periodo in cui non vi era un incarico scolastico in essere.
In base a questa decisione, agli interessati spetta il riconoscimento di 6 punti complessivi nelle graduatorie di terza fascia ATA, eliminando così la penalizzazione derivante dall’attuale calcolo ridotto applicato dal Ministero.
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